Principio di rotazione degli affidamenti: quando non si applica il divieto per il gestore uscente
Il TAR Sicilia chiarisce i limiti applicativi del principio di rotazione nei contratti sottosoglia: non serve l’esclusione dell’operatore uscente se la procedura è aperta e non selettiva
Quali limiti incontra il principio di rotazione degli affidamenti? Quando è legittimo invitare il gestore uscente in una procedura sottosoglia? È sufficiente utilizzare un albo aperto per superare l’obbligo di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)?
Deroga al principio di rotazione degli affidamenti: la sentenza del TAR Sicilia
Domande tutt’altro che teoriche per chi si occupa di appalti pubblici, in particolare nei casi in cui si proceda ad affidamenti sottosoglia con procedura negoziata senza bando ai sensi art. 50, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti. A fornire una risposta è il TAR Sicilia con la sentenza n. 1926 del 18 giugno 2025, che consente di fare chiarezza su uno dei punti più controversi del nuovo Codice: quando e come si applica il principio di rotazione.
Il caso riguarda una procedura telematica negoziata per l’affidamento di un servizio aggiudicata al gestore uscente, selezionato tra i 32 operatori iscritti a un albo telematico aperto. Una concorrente ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo proprio la violazione del principio di rotazione di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 36/2023.
Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che:
- il principio di rotazione non si applica quando la selezione avviene tramite un sistema aperto a tutti i soggetti qualificati;
- l’utilizzo di un albo telematico aperto e pubblicamente accessibile, senza limiti al numero di invitati, equivale a una procedura aperta e garantisce la concorrenza;
- l’obiettivo del principio è evitare posizioni di rendita o favoritismi, non penalizzare chi ha già eseguito correttamente un appalto.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 18 giugno 2025, n. 1826IL NOTIZIOMETRO