Principio di rotazione degli affidamenti: quando non si applica il divieto per il gestore uscente
Il TAR Sicilia chiarisce i limiti applicativi del principio di rotazione nei contratti sottosoglia: non serve l’esclusione dell’operatore uscente se la procedura è aperta e non selettiva
Conclusioni
L’intervento del TAR Sicilia si inserisce nel solco di una giurisprudenza chiara e coerente che delimita con precisione l’ambito di applicazione del principio di rotazione:
- non è obbligatorio escludere il gestore uscente quando la stazione appaltante utilizza strumenti trasparenti e aperti come un albo telematico accessibile, purché non siano posti limiti soggettivi o numerici alla platea degli operatori invitabili;
- il principio di rotazione si applica solo nelle procedure effettivamente negoziate con inviti selettivi, dove l’amministrazione esercita un potere di scelta preventiva che può dar luogo a distorsioni concorrenziali;
- l’albo aperto, se correttamente pubblicizzato e strutturato, consente una piena apertura al mercato e può rappresentare una valida alternativa alle indagini di mercato tradizionali, garantendo legalità e semplificazione.
Per le stazioni appaltanti, il messaggio è chiaro: evitare automatismi e ragionare caso per caso sulla struttura della procedura e sulla reale apertura alla concorrenza. In presenza di sistemi aperti e dinamici, il principio di rotazione non si applica e non può essere invocato per contestare l’invito o l’aggiudicazione a un soggetto già affidatario.
In sintesi: ciò che conta è il metodo con cui si selezionano gli operatori, non il fatto che il gestore uscente sia tra gli invitati. E laddove il mercato sia stato realmente aperto a tutti, la rotazione cede il passo al principio di concorrenza.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 18 giugno 2025, n. 1826IL NOTIZIOMETRO