Affidamento diretto: applicare il principio di rotazione
Il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’affidatario uscente non avrebbe potuto in ogni caso ottenere il nuovo affidamento, in virtù del principio di rotazione.
La procedura era stata chiaramente impostata come affidamento diretto procedimentalizzato, e ciò non esclude l’obbligo di rotazione sancito all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, correttamente applicato dalla SA.
In particolare, il Collegio ha evidenziato che:
- l’esperimento di un’indagine esplorativa e l’invito a più operatori non trasforma la procedura in un confronto competitivo (es. procedura negoziata);
- l’avviso pubblico e la richiesta di offerta avevano finalità meramente istruttorie, funzionali a orientare l’affidamento diretto verso l’operatore ritenuto più idoneo, secondo criteri esperienziali e di convenienza economica;
- la partecipazione della ricorrente, pur ammissibile, non muta la sua posizione giuridica di soggetto escluso dal successivo affidamento proprio per effetto della regola sulla rotazione.
Inoltre, il TAR sottolinea che non sussistono le condizioni per derogare al principio di rotazione, previste dal comma 4 dell’art. 49 del Codice in quanto:
- non è stata accertata l’assenza di alternative sul mercato;
- non è stata motivata l’eventuale eccezionalità della riassegnazione;
- non è stata svolta una valutazione positiva della pregressa esecuzione, né ciò è stato chiesto dalla ricorrente.
In conclusione il ricorso è stato ritenuto inammissibile: negli affidamenti sotto soglia, la rotazione non è una mera opportunità, ma un vincolo giuridico sostanziale. L’OE uscente, in assenza di motivazione rafforzata, non può comunque essere destinatario del nuovo contratto e non può presentare ricorso contro il nuovo affidamento proprio perché non è portatore di un interesse legittimo.