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Pubblicazione dell’assenza di programmazione triennale: il chiarimento del MIT

Il Supporto giuridico del MIT (parere n. 3689/2025) spiega come adempiere agli obblighi di trasparenza in caso di mancata redazione dei programmi triennali di lavori, beni e servizi

di Redazione tecnica - 20/10/2025

Quadro normativo di riferimento

La risposta del MIT richiama in modo diretto l’Allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina la programmazione triennale dei lavori pubblici e quella degli acquisti di beni e servizi.

In particolare:

  • l’art. 5, comma 8 stabilisce che, qualora la stazione appaltante o l’ente concedente non rediga il programma triennale dei lavori pubblici “per assenza di lavori”, deve darne comunicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, e inviare la stessa informazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
  • l’art. 7, comma 4 che contiene analoga disposizione per il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, prevedendo la pubblicazione della comunicazione sul profilo del committente, sempre nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il legislatore, dunque, distingue i due casi:

  • per i lavori pubblici, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale, è obbligatoria anche la comunicazione alla BDNCP;
  • per beni e servizi, la pubblicazione sul profilo del committente è sufficiente.
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