Quadro normativo di riferimento
La risposta del MIT richiama in modo diretto l’Allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina la programmazione triennale dei lavori pubblici e quella degli acquisti di beni e servizi.
In particolare:
- l’art. 5, comma 8 stabilisce che, qualora la stazione appaltante o l’ente concedente non rediga il programma triennale dei lavori pubblici “per assenza di lavori”, deve darne comunicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, e inviare la stessa informazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
- l’art. 7, comma 4 che contiene analoga disposizione per il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, prevedendo la pubblicazione della comunicazione sul profilo del committente, sempre nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il legislatore, dunque, distingue i due casi:
- per i lavori pubblici, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale, è obbligatoria anche la comunicazione alla BDNCP;
- per beni e servizi, la pubblicazione sul profilo del committente è sufficiente.