Conclusioni operative
Il parere chiarisce definitivamente un dubbio ricorrente nelle stazioni appaltanti di piccole dimensioni: anche l’assenza di programmazione deve essere resa pubblica.
In sintesi:
- Lavori pubblici: pubblicare sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente) e comunicare alla BDNCP l’assenza di lavori programmabili (art. 5, co. 8, All. I.5 D.Lgs. 36/2023).
- Forniture e servizi: pubblicare sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, la presa d’atto dell’assenza di acquisti previsti (art. 7, co. 4, All. I.5 D.Lgs. 36/2023).
- Forma dell’atto: è sufficiente una delibera o determinazione di presa d’atto, senza necessità di redigere un programma formale.
- Finalità: assicurare la trasparenza amministrativa e la tracciabilità delle decisioni in materia di programmazione.
In tal modo, anche la “non programmazione” diventa un atto trasparente e verificabile, in linea con i principi del nuovo Codice dei contratti e con il D.Lgs. n. 33/2013.