Differenze con il testo originario
Rispetto al testo originario, quello proposto dalle Commissioni ha delle profonde differenze tra cui:
- silenzio-assenso: non più introdotto direttamente nel Codice, ma rinviato ai decreti delegati;
- pareri delle Soprintendenze: resta confermato il carattere vincolante, evitando il rischio di deresponsabilizzazione;
- opere escluse: limitazione agli interventi minori già elencati dal d.P.R. 31/2017, senza ampliamenti indiscriminati;
- tempi di attuazione: prorogati da 6 a 12 mesi per i decreti legislativi, con eventuale estensione di altri 24 mesi per correttivi.