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Sanatoria edilizia e data dell’abuso: il CGARS sull’onere della prova

Se il privato fornisce elementi plausibili a confermare la data di realizzazione delle opere, l'onere della prova contraria ricade sull'Amministrazione

di Redazione tecnica - 04/08/2025

Quali margini ha la pubblica amministrazione per negare una sanatoria edilizia? È sufficiente il dubbio sulla data di realizzazione per giustificare un diniego o un ordine di demolizione? Cosa succede se il privato fornisce delle prove che non vengono ritenute sufficienti?

Datazione opere e onere della prova: il CGARS sulle responsabilità dell'Amministrazione

La risposta a queste domande potrebbe essere “dipende”. La prassi normativa vuole che infatti sia il privato a produrre prove a conferma della datazione ma, qualora gli indizi forniti abbiano un elevato grado di plausibilità, a quel punto è l’Amministrazione a dover dimostrare il contrario.

Si tratta di un ribaltamento dell’onere della prova che assume particolare rilievo nei procedimenti di sanatoria edilizia, specie in zona vincolata, come ha ben spiegato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 21 luglio 2025, n. 596, nella quale ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di abusi e condono.

La vicenda trae origine dal provvedimento con cui un Comune ha annullato, a distanza di sei anni, una concessione edilizia in sanatoria, ritenendo falsamente dichiarata l’ultimazione dei lavori entro il 1976 I ricorrenti, titolari dell’immobile, hanno impugnato il diniego sostenendo di aver fornito elementi sufficienti a dimostrare la realizzazione del fabbricato entro il 31 dicembre 1976, termine ultimo ai fini della sanabilità ex art. 23, comma 11, della L.R. Sicilia n. 37/1985.

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