Primo condono edilizio: il termine ultimo per completare i lavori
La disciplina regionale siciliana, in attuazione del primo condono edilizio (legge n. 47/1985), prevede che non siano sanabili le opere realizzate in violazione dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976, salvo che siano iniziate prima del 16 giugno 1976 e completate nelle strutture essenziali entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Un discrimine temporale che condiziona l’ammissibilità della sanatoria e l’efficacia dei titoli eventualmente rilasciati.
Nel caso specifico, pur riconoscendo che grava sul privato l’onere della prova in ordine all’epoca dell’intervento abusivo, il CGARS ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di elementi indiziari significativi (fotografie, dichiarazioni, perizie), l’amministrazione non può rigettare l’istanza senza fornire una dimostrazione istruttoria contraria altrettanto solida.
I ricorrenti hanno documentato, tra l’altro:
- una perizia topografica del 1997 che attestava la presenza dell’immobile già nel 1978;
- dichiarazioni giurate di terzi sull’ultimazione nel 1976;
- fotografie dell’immobile datate 1976;
- una sentenza penale che, seppur non probatoria in senso assoluto, attestava l’esistenza dell’immobile almeno nel 1977.
Secondo i giudici d’appello, tali elementi non raggiungono la “prova certa” richiesta per la sanatoria, ma presentano un “alto grado di plausibilità” sufficiente a ribaltare l’onere della prova sull’Amministrazione, che non può limitarsi a evocare genericamente la non visibilità nelle foto aeree del 1978.
Inoltre, il Collegio ha evidenziato che la vicenda si fondava su un procedimento di secondo grado, ovvero l’annullamento in autotutela di un titolo rilasciato), circostanza che rafforza l’obbligo di motivazione e rende ancor più gravoso il dovere istruttorio dell’Amministrazione.