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SCIA edilizia: annullamento d’ufficio oltre 12 mesi, la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza 6891/2025) conferma che la SCIA edilizia può essere annullata anche oltre i 12 mesi se fondata su false dichiarazioni. Analisi normativa e conseguenze operative.

di Redazione tecnica - 16/09/2025

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia può essere annullata d’ufficio anche a distanza di anni dalla sua presentazione? Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è davvero un limite invalicabile o esistono delle eccezioni? E, soprattutto, quale ruolo gioca la condotta del privato che ha presentato la SCIA, specie se questa si rivela non del tutto trasparente?

SCIA edilizia e annullamento d’ufficio: interviene il Consiglio di Stato

Sono interrogativi centrali, perché la SCIA è oggi uno degli strumenti più diffusi in edilizia (in alternativa al permesso di costruire), ma non per questo rappresenta un titolo “blindato”. Anzi, la giurisprudenza ha chiarito più volte che può essere oggetto di autotutela, anche oltre i termini ordinari.

Con la sentenza n. 6891 del 4 agosto 2025, il Consiglio di Stato torna sul tema, fornendo importanti chiarimenti sul rapporto tra la SCIA edilizia e l’art. 21-nonies L. 241/1990.

Il caso riguarda lavori dichiarati come manutenzione straordinaria tramite SCIA edilizia, eseguiti all’interno di un immobile. A distanza di oltre dieci anni, il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela, avendo accertato l’esistenza di una seconda scala interna mai dichiarata nelle relazioni tecniche e priva di collaudo statico.

Il privato ha impugnato il provvedimento, lamentando la violazione del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies L. 241/1990. Il TAR ha respinto il ricorso e la questione è approdata davanti ai giudici di Palazzo Spada.

Nel giudizio, l’appellante ha dapprima negato l’esistenza di una seconda scala. Successivamente, a seguito delle difese del Comune, ha cambiato versione, sostenendo che la scala risultasse da una DIA del 2006 e che la discordanza fosse imputabile a un difetto di rappresentazione grafica.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisive queste contraddizioni: la scala era chiaramente presente nelle planimetrie allegate alla SCIA e nella comunicazione di fine lavori, ma mai menzionata nelle relazioni di accompagnamento del tecnico incaricato. Una mancanza che ha impedito al Comune di svolgere le verifiche statiche necessarie, con un potenziale rischio per la pubblica incolumità.

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