Stato legittimo e responsabilità dell’abuso: il TAR ribadisce i limiti dell’autotutela urbanistica

Onere probatorio in capo al privato, irrilevanza delle tolleranze atomistiche e limiti alla demolizione: cosa insegna la sentenza del TAR Lazio

di Redazione tecnica - 31/05/2025

Stato legittimo e onere della prova

La prima conferma riguarda l’onere probatorio sullo “stato legittimo” dell’immobile: spetta esclusivamente al proprietario fornire la dimostrazione della legittimità urbanistico-edilizia delle opere eseguite. Dopo la ricostruzione documentale dei titoli abilitativi e un attento sopralluogo, solo il proprietario dell’immobile può verificare la piena o parziale o difforme corrispondenza dello stato di fatto con lo stato legittimo.

Il TAR ha confermato che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di effettuare una ricostruzione istruttoria autonoma o d’ufficio: in mancanza di un riscontro oggettivo – come l’allegazione dei titoli edilizi o la prova dell’epoca di realizzazione – l’ordinanza di demolizione è perfettamente legittima. Il potere sanzionatorio non deve fondarsi su una controprova del Comune, ma sull’assenza di prova da parte del privato.

Si tratta di un passaggio cruciale valido anche alla luce della nuova versione del comma 1-bis, art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dopo l’aggiornamento apportato dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), che semplifica (o almeno ci prova) le modalità di verifica dello stato legittimo, ma non deresponsabilizza il proprietario.

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