Stato legittimo e responsabilità dell’abuso: il TAR ribadisce i limiti dell’autotutela urbanistica

Onere probatorio in capo al privato, irrilevanza delle tolleranze atomistiche e limiti alla demolizione: cosa insegna la sentenza del TAR Lazio

di Redazione tecnica - 31/05/2025

Conclusioni

Il nuovo intervento del TAR Lazio rappresenta un utile richiamo ai principi fondamentali della disciplina edilizia:

  • lo stato legittimo non si presume ma si desume: il privato deve dimostrarlo;
  • le tolleranze si applicano all’insieme, non al dettaglio: il giudizio urbanistico è unitario e non atomistico;
  • la fiscalizzazione non è un’alternativa automatica: se l’ordine di demolizione è formalmente legittimo, la possibilità di sostituirlo con una sanzione pecuniaria può emergere solo nella fase esecutiva, previa istanza motivata e asseverata dal privato. L’Amministrazione non ha alcun obbligo di valutarla in via preventiva;
  • anche il proprietario non autore dell’abuso è tenuto alla rimozione: ai sensi dell’art. 31, comma 2, del TUE, l’ordinanza può essere legittimamente rivolta tanto al responsabile dell’abuso quanto al proprietario attuale del bene.

Per i tecnici, si tratta di indicazioni fondamentali: serve rigore nella ricostruzione dello stato legittimo, prudenza nell’invocare le tolleranze e consapevolezza degli effetti strutturali delle sanzioni. Per le amministrazioni, un monito a esercitare i poteri in modo proporzionato, senza trascurare gli effetti concreti delle proprie determinazioni.

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