Stato legittimo e responsabilità dell’abuso: il TAR ribadisce i limiti dell’autotutela urbanistica

Onere probatorio in capo al privato, irrilevanza delle tolleranze atomistiche e limiti alla demolizione: cosa insegna la sentenza del TAR Lazio

di Redazione tecnica - 31/05/2025

La responsabilità dell’abuso

Infine, la sentenza chiarisce la distinzione tra responsabilità sostanziale e obbligo esecutivo. La responsabilità dell’abuso edilizio ricade su chi ha materialmente realizzato l’intervento non conforme. Tuttavia, l’ordine di demolizione può essere validamente rivolto anche all’attuale proprietario, quale soggetto che dispone materialmente del bene e può rimuovere l’illecito.

Anche in questo caso il TAR ha richiamato una giurisprudenza consolidata per cui “è responsabile dell’abuso non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene [ovvero ne abbia la disponibilità quale detentore e utilizzatore] in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell’utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l’autore materiale dell’abuso preesistente”.

Un chiarimento importante, perché distingue il piano sanzionatorio (eventuale, e personale) da quello amministrativo (oggettivo). Il nuovo proprietario – pur non responsabile dell’abuso – è tenuto comunque a rimuovere le opere abusive, salvo che riesca a dimostrare la loro legittimità originaria, circostanza che, come visto, richiede documentazione solida.

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