Stato legittimo e responsabilità dell’abuso: il TAR ribadisce i limiti dell’autotutela urbanistica

Onere probatorio in capo al privato, irrilevanza delle tolleranze atomistiche e limiti alla demolizione: cosa insegna la sentenza del TAR Lazio

di Redazione tecnica - 31/05/2025

Le tolleranze non si valutano in modo atomistico

Altro punto chiave della sentenza è la valutazione delle tolleranze edilizie. Il TAR Lazio respinge ogni approccio parcellizzato, sottolineando che non è possibile “scomporre” le opere per dichiararne parzialmente la conformità e sottrarle all’ordinanza sanzionatoria.

Sul punto il TAR richiama un costante orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato per il quale: “la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate e non si può scomporne una parte per affermarne la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, per cui l’opera edilizia abusiva deve essere identificata con l’intero complesso immobiliare, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo degli interventi compiuti ed essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato”.

In sostanza, non è legittimo isolare piccole difformità e farle rientrare nelle soglie di tolleranza dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, ignorando l’impatto urbanistico generale. L’abuso va guardato nel suo insieme, e ciò che rileva è l’effetto globale prodotto sull’assetto edilizio del territorio.

Questa impostazione, già presente in giurisprudenza, rafforza la necessità di un’analisi unitaria, strutturale e contestualizzata degli interventi: non basta individuare singoli scostamenti per sostenere che si è nei limiti di legge.

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