Quadro normativo di riferimento
Il fulcro della controversia è l’art. 2 della l.r. Sicilia 31 maggio 1994, n. 17, che disciplina il procedimento regionale per il rilascio delle concessioni edilizie. In particolare:
- il comma 5 prevede che, trascorsi 75 giorni dalla presentazione della domanda senza un diniego espresso, si formi il silenzio-assenso;
- i commi 6 e 7 subordinano l’inizio lavori al versamento degli oneri e alla presentazione della perizia;
- il comma 8 obbliga il Comune a concludere l’istruttoria entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, potendo revocare o annullare il titolo solo in presenza di effettive carenze di legittimità.
La giurisprudenza del CGARS (sent. n. 243/2012) aveva già chiarito che l’omessa certificazione non può paralizzare l’efficacia del titolo tacito. Diversamente, l’orientamento prevalente dei TAR siciliani considerava quella certificazione requisito formale essenziale, posizione ora superata.