blumatica successioni legittime testamentarie e miste

Silenzio-assenso edilizio in Sicilia: il CGARS chiarisce i presupposti applicativi

La mancata certificazione comunale non blocca il titolo tacito: una sentenza che rafforza la certezza del diritto edilizio

di Redazione tecnica - 11/09/2025

Quadro normativo di riferimento

Il fulcro della controversia è l’art. 2 della l.r. Sicilia 31 maggio 1994, n. 17, che disciplina il procedimento regionale per il rilascio delle concessioni edilizie. In particolare:

  • il comma 5 prevede che, trascorsi 75 giorni dalla presentazione della domanda senza un diniego espresso, si formi il silenzio-assenso;
  • i commi 6 e 7 subordinano l’inizio lavori al versamento degli oneri e alla presentazione della perizia;
  • il comma 8 obbliga il Comune a concludere l’istruttoria entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, potendo revocare o annullare il titolo solo in presenza di effettive carenze di legittimità.

La giurisprudenza del CGARS (sent. n. 243/2012) aveva già chiarito che l’omessa certificazione non può paralizzare l’efficacia del titolo tacito. Diversamente, l’orientamento prevalente dei TAR siciliani considerava quella certificazione requisito formale essenziale, posizione ora superata.

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