Sismabonus acquisti al 50%: è sufficiente una dichiarazione nel rogito?

La detrazione maggiorata spetta solo se l’immobile diventa abitazione principale

di Cristian Angeli - 20/06/2025

Un’estensione ragionevole

La risposta può essere ricavata da un’interpretazione sistematica della normativa. Il Sismabonus acquisti è regolato dal comma 1-septies del medesimo art. 16 del D.L. 63/2013. Si tratta di una misura introdotta per incentivare l’acquisto di immobili antisismici derivanti da demolizione e ricostruzione effettuate da imprese. La detrazione si applica sul prezzo di acquisto, entro il limite di 96.000 euro per unità.

Anche se il nuovo comma 1-septies non menziona espressamente questa tipologia, la sua collocazione all’interno dello stesso articolo e la ratio della norma inducono a ritenere che l’aliquota maggiorata si estenda anche al bonus acquisti, in coerenza con l’impostazione sistematica già vista per altri bonus edilizi.

Questa lettura trova conferma autorevole nella Guida 2025 del Consiglio Nazionale del Notariato, che ritiene “ragionevole” applicare la maggiorazione anche agli acquirenti di immobili antisismici, a condizione che:

  • l’acquirente dichiari nell’atto notarile l’intenzione di destinare l’immobile a propria abitazione principale;
  • tale destinazione si concretizzi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato stipulato il rogito.
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