Sismabonus acquisti al 50%: è sufficiente una dichiarazione nel rogito?

La detrazione maggiorata spetta solo se l’immobile diventa abitazione principale

di Cristian Angeli - 20/06/2025

Un’interpretazione favorevole

In conclusione, pur in assenza di un'espressa menzione del Sismabonus acquisti nel nuovo comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, l’interpretazione sistematica della disposizione – supportata anche dalla prassi tributaria e dal rinvio operato dalla legge al medesimo articolo – consente di ritenere applicabile l’aliquota del 50% anche agli acquirenti di immobili oggetto di demolizione e ricostruzione, a condizione che tali immobili siano destinati ad abitazione principale entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno del rogito. Tale estensione interpretativa trova un precedente normativo nell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, dove l’agevolazione per ristrutturazioni è stata ritenuta applicabile anche agli acquisti di fabbricati ristrutturati. Analogamente, la circolare 13/E/2023 ha confermato che il trasferimento della residenza può avvenire anche successivamente al rogito, purché entro un termine congruo. Sebbene si tratti di un orientamento ragionevole, coerente con la ratio della norma e le prassi pregresse, si ritiene comunque auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare incertezze applicative o possibili contestazioni in sede di controllo.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di bonus fiscali e contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it

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