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Sismabonus acquisti: via libera all’addebito delle spese all’acquirente

Una recente sentenza permette di chiarire i limiti tra legittimo rimborso delle spese tecniche e indebita trattenuta del beneficio fiscale

di Cristian Angeli - 01/09/2025

Tra gli aspetti più controversi – e più volte discussi anche in queste pagine – relativi al Sismabonus-acquisti, la detrazione fiscale regolata dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, vi è il dubbio se tale rilevante beneficio debba essere inteso come interamente a favore dell’acquirente o se, in qualche modo, il costruttore possa trattenerne una parte, quantomeno a titolo di rimborso spese.

Oggi, a distanza di qualche anno dal boom che ha interessato questo bonus fiscale tra il 2022 e il 2024, iniziano ad arrivare le prime risposte, provenienti – inevitabilmente – dalle aule di giustizia.

La decisione del Tribunale di Udine

Su questa tematica si è espresso di recente il Tribunale di Udine, con sentenza n. 549/2025 del 21 luglio 2025, stabilendo che è legittima la richiesta all’acquirente di un contributo per la redazione delle certificazioni necessarie ad accedere al Sismabonus-acquisti, se il relativo importo non viene espressamente contestato dall’acquirente stesso.

Con questa decisione i giudici hanno confermato un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un acquirente che aveva omesso di pagare la fattura relativa al “contributo spese certificazione Sismabonus”.

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