I fatti di causa
La società venditrice aveva emesso nei confronti della società acquirente una fattura da 18.500 euro oltre IVA, giustificata come contributo per le spese di certificazione sismica necessarie a consentire l’accesso al beneficio fiscale del Sismabonus-acquisti.
L’acquirente, pur avendo già corrisposto analoghi contributi per altre unità nello stesso complesso, in questo caso non aveva saldato la fattura, sostenendo di voler trattenere l’importo a compensazione di danni lamentati negli appartamenti. Solo successivamente, in sede giudiziale, aveva contestato la legittimità stessa della pretesa.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l’opposizione, osservando che:
- la fattura non era stata tempestivamente contestata e costituiva quindi valida prova scritta del credito;
- vi erano precedenti pagamenti dello stesso contributo da parte dell’acquirente, a conferma di un accordo, seppur verbale;
- le prove testimoniali hanno dimostrato che la richiesta di contributo era prassi condivisa, legata all’interesse dell’acquirente a fruire del bonus fiscale.
Di conseguenza, il giudice ha confermato l’esecutività del decreto ingiuntivo e condannato l’acquirente anche al pagamento delle spese processuali.