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Sismabonus acquisti: via libera all’addebito delle spese all’acquirente

Una recente sentenza permette di chiarire i limiti tra legittimo rimborso delle spese tecniche e indebita trattenuta del beneficio fiscale

di Cristian Angeli - 01/09/2025

La distinzione: rimborso spese vs. quota del beneficio fiscale

Cosa diversa, invece, è il rimborso di spese effettivamente sostenute per oneri tecnici e certificativi necessari a rendere fruibile il Sismabonus.

In linea teorica, se il venditore sostiene un costo aggiuntivo per predisporre la documentazione utile all’acquirente, nulla vieta che le parti si accordino affinché tale spesa venga rimborsata.
È un piano completamente diverso dal trattenere una quota del vantaggio fiscale: in questo caso si parla di costo documentato, ripartito e concordato, non di compartecipazione indebita a un beneficio che spetta ex lege solo all’acquirente.

La sentenza di Udine si è concentrata sulla mancata contestazione della fattura e sulla ricorrenza di un accordo tra le parti, senza entrare nel merito della reale esistenza o congruità delle spese tecniche certificate. Questo rimane un aspetto centrale: la legittimità del rimborso, al di là del profilo processuale, presuppone sempre che le relative spese siano realmente sostenute.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere strutturista, esperto di agevolazioni fiscali e contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it

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