La distinzione: rimborso spese vs. quota del beneficio fiscale
Cosa diversa, invece, è il rimborso di spese effettivamente sostenute per oneri tecnici e certificativi necessari a rendere fruibile il Sismabonus.
In linea teorica, se il venditore sostiene un costo aggiuntivo
per predisporre la documentazione utile all’acquirente, nulla vieta
che le parti si accordino affinché tale spesa venga rimborsata.
È un piano completamente diverso dal trattenere una quota del
vantaggio fiscale: in questo caso si parla di costo documentato,
ripartito e concordato, non di compartecipazione indebita a un
beneficio che spetta ex lege solo
all’acquirente.
La sentenza di Udine si è concentrata sulla mancata contestazione della fattura e sulla ricorrenza di un accordo tra le parti, senza entrare nel merito della reale esistenza o congruità delle spese tecniche certificate. Questo rimane un aspetto centrale: la legittimità del rimborso, al di là del profilo processuale, presuppone sempre che le relative spese siano realmente sostenute.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere strutturista, esperto di agevolazioni fiscali e
contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it