L’inquadramento normativo
Il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 stabilisce chiaramente che «le detrazioni dall'imposta spettano all'acquirente delle unità immobiliari».
Lo stesso concetto è ribadito in più risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la n. 556/2021, ove si legge: «la disposizione in commento è inserita nel contesto delle norme che disciplinano il c.d. Sismabonus … ma si differenzia da quest’ultimo in quanto i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari».
Non vi è dubbio, quindi, che l’unico soggetto legittimato a beneficiare del Sismabonus-acquisti sia l’acquirente, colui che, pagando un prezzo, acquisisce la titolarità di unità immobiliari derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione.
Non vi è spazio, di conseguenza, per il costruttore-venditore che non può appropriarsi, né direttamente né indirettamente, di una quota di questa agevolazione.
Non sarebbe quindi legittima, ad esempio, l’operazione con cui il venditore, dopo aver fissato il prezzo dell’immobile, trattenga una parte del beneficio fiscale dell’acquirente sotto forma di “rimborso” non giustificato.