Quando la mancanza della traduzione in italiano può comportare l’esclusione da una gara pubblica? E, soprattutto, in che modo deve operare la stazione appaltante per distinguere tra una semplice irregolarità formale, sanabile tramite soccorso istruttorio e vizio sostanziale dell’offerta tecnica?
Domande che nel nuovo scenario del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), implicano un ruolo sempre più centrale del principio di tassatività delle cause di esclusione e della disciplina del soccorso istruttorio.
Traduzione in italiano e soccorso istruttorio: il TAR sul favor partecipationis
A fornire un chiarimento puntuale in merito è il TAR Lombardia, con la sentenza del 15 ottobre 2025, n. 3270, con cui ha annullato l’esclusione di un operatore economico disposta per aver presentato, all’interno dell’offerta tecnica, il manuale d’uso di un dispositivo medico in lingua inglese anziché in italiano.
La controversia trae origine da una gara multilotto per la quale l’operatore escluso aveva presentato regolarmente la propria offerta tecnica, allegando tutta la documentazione richiesta, compreso il manuale d’uso del dispositivo, come richiesto dal Capitolato. Tuttavia, il documento risultava redatto in inglese, mentre il disciplinare richiedeva la presentazione di tutta la documentazione tecnica in lingua italiana.
La stazione appaltante, ha quindi ritenuto l’offerta non conforme e ha disposto l’esclusione, ritenendo che la lingua italiana fosse un requisito obbligatorio già in sede di offerta e che l’integrazione del manuale, costituisse un’integrazione postuma e quindi illegittima dell’offerta.
L’impresa ha impugnato il provvedimento, sostenendo che la clausola del capitolato tecnico non avesse natura escludente e che, in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.