Una società di scopo negli appalti pubblici rappresenta un'entità giuridica autonomamente costituita, come una società per azioni o a responsabilità limitata, anche nella forma consortile, istituita dall’aggiudicatario di un appalto, per amministrare l’esecuzione delle opere o dei servizi previsti.
In precedenza, queste società erano disciplinate dai tre commi dell’articolo 184 del D.Lgs. 50/2016, con conseguente applicazione del DPR 207/10. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, la normativa è cambiata ( cfr articolo 194). Per quanto riguarda il suo operato, va riconosciuta la sua indipendenza. Si tratta di un'entità giuridica indipendente, che può anche essere formata da diversi soggetti partecipanti alla gara.
La società di scopo prende parte al rapporto di concessione senza che tale sostituzione sia vista come una cessione contrattuale e non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa. I lavori e i servizi possono essere delegati ai soci; tuttavia, la responsabilità resta in capo alla società di scopo, considerata come se li eseguisse direttamente.
Il ruolo dei soci è essenziale, poiché i soci originari hanno la possibilità di trasferire le loro quote, e il contratto di concessione deve stabilire le modalità per la cessione e la sostituzione dei soci qualora vengano meno i requisiti di qualificazione. Tuttavia, la loro responsabilità è limitata. La società di scopo risponde autonomamente per i debiti generati.
Codice dei contratti pubblici e società di scopo: le nuove sfide per la sicurezza sul lavoro
L'attivazione della società di scopo nei lavori pubblici comporta che la società stessa, senza che ciò costituisca una cessione del contratto, prenda il posto nel rapporto di concessione senza bisogno di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l’aggiudicatario (in forma di RTI) in tutti i rapporti con l’ente concedente, mentre quest’ultimo conserva la titolarità dei rapporti contrattuali e risulta a tutti gli effetti l’affidataria dei lavori o dei servizi in appalto.
Nel momento in cui nel rapporto interviene la società di scopo, questa diventa concessionaria e ciò avviene senza che sia richiesta l’autorizzazione o il consenso da parte dell’aggiudicatario. È importante ribadire che il subentro non rappresenta una cessione del contratto poiché la società acquisisce la qualifica di concessionaria sin dall’origine, non sostituendo l’aggiudicatario nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La società di scopo possiede una propria autonomia e un patrimonio distinto, che non è aggredibile dai creditori dei singoli soci. È essenziale quanto definito negli statuti delle società di scopo, i quali devono contenere determinati elementi basilari per la loro operatività. Occorre sottolineare che la società consortile da costituire, partecipata dalle stesse imprese del RTI con le stesse percentuali di divisione dell'appalto, fungerà da unico centro di costi e prenderà in carico esclusivamente l’esecuzione del contratto. In particolare, la decisione di creare una società consortile mira a consolidare, nella fase di realizzazione, i processi di aggregazione tra le aziende coinvolte, rafforzandone la posizione sul mercato, soprattutto per quanto riguarda gli approvvigionamenti.
La società consortile stipulerà i contratti di subappalto (in nome e per conto delle consorziate affidatarie, dopo la loro autorizzazione da parte della SA richiesta dalla affidataria dei lavori. L’affidataria continua a gestire i rapporti diretti con la stazione appaltante
Ma come si comporta la costituenda consortile di scopo nell’ambito del T.U. 81/2008? Vediamo quali rapporti legano le società e gli attori coinvolti alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.