blumatica successioni legittime testamentarie e miste

Codice dei contratti pubblici e sicurezza sul lavoro: quale ruolo per le società di scopo?

Come si comporta la società consortile di scopo, affidataria di un appalto, nell’ambito del T.U. 81/2008? Quali responsabilità ha, nonostante non operi direttamente in cantiere? Analisi, caso concreto e tabella operativa

di Francesca Levato - 28/11/2025

Tabella operativa – Congruità della manodopera (Interpello n. 4/2025)

Soggetto / Situazione

Obbligo di verifica della congruità?

Iscrizione alla Cassa Edile?

Quando richiedere il DURC di congruità

Riferimento normativo / interpello

Note operative

Impresa edile (CCNL edilizia, OG1, OG3, OG6, ecc.)

Sì, sempre per lavori edili (pubblici o privati ≥ 70.000 €)

Prima del saldo finale dei lavori

D.M. 143/2021, art. 5

L’attestazione deve essere richiesta dal committente o impresa affidataria

Impresa non edile (es. impiantistica, metalmeccanica, elettrica, ecc.) che esegue opere edilizie (es. opere murarie, scavi, pavimentazioni, ecc.)

Sì, limitatamente alla parte edile del contratto

Solo se l’attività edilizia è prevalente

Prima del saldo dell’appalto

Interpello MLPS n. 4/2025

L’obbligo dipende dall’intervento, non dal codice ATECO

Impresa non edile che esegue solo forniture o installazioni non edili (es. consegna materiali, installazione apparecchiature senza opere murarie)

No

No

Interpello MLPS n. 4/2025

Le attività “non svolte in cantiere” o puramente di fornitura sono escluse

Subappaltatore di lavori edili

Sì (tramite impresa affidataria)

Sì, se attività edile

Durante l’esecuzione e prima del saldo

D.M. 143/2021, art. 5 + interpello

L’impresa affidataria deve assicurare la congruità complessiva

Committente (pubblico o privato)

Deve verificare che sia rilasciato il DURC di congruità prima del pagamento finale

Prima del saldo finale dei lavori

D.M. 143/2021, art. 5 c. 6

Il pagamento finale è subordinato al possesso dell’attestazione di congruità

Consulente / RUP / tecnico di cantiere

In fase di chiusura lavori

Deve verificare la percentuale minima di manodopera prevista nelle tabelle ministeriali

Check-list pratica – Verifica congruità della manodopera (edilizia e non)

A. Prima dell’avvio lavori

  • Identificare se l’appalto rientra nel campo di applicazione del D.M. 143/2021 (opera edile pubblica o privata ≥ 70.000 €).
  • Verificare quali lavorazioni sono effettivamente “edili” (rif. art. 2 D.M. 143/2021).
  • Verificare se le imprese coinvolte (affidataria, subappaltatrici) operano in prevalenza nel settore edilizio.
  • In caso di imprese non edili, individuare la quota di attività edile e predisporre il calcolo della manodopera congrua.
  • Se necessario, iscrivere l’impresa alla Cassa Edile territorialmente competente (solo se attività prevalente edile).

B. Durante l’esecuzione dei lavori

  • Tenere aggiornata la denuncia di manodopera (tramite Cassa Edile/Edilcassa).
  • Controllare che le ore lavorate siano coerenti con il valore dell’opera.
  • Coordinare la comunicazione tra impresa affidataria e subappaltatori.
  • In caso di lavorazioni miste (edili e non edili), distinguere le prestazioni nel computo.

C. Prima del saldo finale

  • L’impresa affidataria richiede l’attestazione di congruità alla Cassa Edile.
  • Verificare che la percentuale minima di incidenza della manodopera (tabella allegata al D.M. 143/2021) sia rispettata.
  • Se l’attestazione è non congrua, regolarizzare entro 15 giorni versando la differenza contributiva.
  • Il committente deve acquisire il DURC di congruità prima di effettuare il pagamento finale.

D. In caso di imprese “non edili”

  • Applicare i chiarimenti dell’Interpello n. 4/2025:
  • la verifica si applica all’intervento edile, anche se l’impresa non è “edile” per codice ATECO;
  • l’iscrizione alle casse edili è richiesta solo se l’attività edilizia è prevalente;
  • sono escluse dal calcolo le attività di mera fornitura o servizi non svolti in cantiere.
  • Coordinarsi con il committente per chiarire la quota di manodopera da dichiarare ai fini della congruità.

Conseguenze del mancato rispetto

Violazione

Effetto

Riferimento

Mancato rilascio del DURC di congruità

Blocco del pagamento finale

D.M. 143/2021, art. 5 c. 6

DURC di congruità “non congruo” e mancata regolarizzazione

Comunicazione agli enti di vigilanza (INL, INPS, Casse Edili)

D.M. 143/2021, art. 5 c. 7

Iscrizione errata o omessa alla Cassa Edile

Possibili contestazioni contributive

Interpello MLPS n. 4/2025

Inadempienza dell’impresa affidataria

Responsabilità solidale verso il committente

D.Lgs. 276/2003, art. 29

Fonti ufficiali

  • Interpello Ministero del Lavoro n. 4/2025 – 17 ottobre 2025
  • D.M. 25 giugno 2021, n. 143 – “Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”
  • Circolare CNCE n. 19/2021 – Prime istruzioni operative
  • Art. 8, comma 10-bis, D.L. 76/2020

A cura della Dott.ssa Francesca Levato,
ispettore del lavoro in servizio presso INL
Le presenti considerazioni sono di natura personale e non implicano posizioni dell’amministrazione di appartenenza

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