Caso concreto
Ma come fa un'impresa che non lavora direttamente in cantiere a valutare se il Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle subappaltatrici sia adeguato, senza nemmeno mettere piede sul posto? È una domanda che spesso accende discussioni animate, ma che raramente soddisfa tutti. È importante sottolineare che, purtroppo, l'interpretazione delle norme non è affatto uniforme, sia tra i professionisti del settore che tra gli enti di vigilanza, e a volte anche all'interno degli stessi uffici.
In realtà, la legge non dovrebbe essere soggetta a interpretazioni personali, né da parte dei tecnici né da parte degli organismi di controllo, perché solo un giudice ha il potere di interpretare la legge. Ma questo è un tema così delicato che è difficile affrontarlo in pochi minuti.
Partiamo da un principio fondamentale: “Nell’applicare la legge, non si può darle un significato diverso da quello che emerge chiaramente dalle parole e dall’intento del legislatore.”
L’impresa affidataria è definita nell’articolo 89, comma 1, lettera i del D.Lgs. 81/08, mentre l’impresa esecutrice è descritta nell’articolo 89, comma 1, lettera i-bis dello stesso decreto. Quindi, abbiamo due categorie di soggetti distinti: il primo è identificato in base alla titolarità del contratto di appalto con il committente e può anche eseguire l’opera o parte di essa, a condizione che soddisfi i requisiti previsti; il secondo è riconosciuto per l'esecuzione di una parte dell'opera utilizzando le proprie risorse umane e materiali.
Di conseguenza, ci possono essere due scenari:
- l’impresa affidataria che esegue l’opera o parte di essa;
- l'impresa affidataria che non esegue l’opera.
Ma sempre un’impresa esecutrice può anche essere l’impresa affidataria, e viceversa? Le due definizioni devono essere considerate in modo separato, senza alcun legame automatico tra di loro.
Il Piano Operativo di Sicurezza, o POS, è definito all’art. 89 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08. Senza entrare troppo nei dettagli, possiamo affermare con certezza, grazie all’art. 12 dei preamboli e al significato letterale fornito dal legislatore, che la risposta alla domanda “chi deve redigere il POS?” è chiara: l’azienda che esegue i lavori, ovvero l’impresa esecutrice. Il POS è un obbligo per l’impresa affidataria se è anche esecutrice; altrimenti, non si applica, poiché questo documento deve essere redatto da un’impresa esecutrice secondo l’art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/08.
Al di là delle questioni legali, ci si deve chiedere a cosa servirebbe un POS per un’impresa che non svolge alcun lavoro in cantiere, dato che questo documento è stato creato per gestire i rischi legati all’esecuzione dei lavori. Se tutte le attività vengono delegate a terzi e si decide di redigere il POS come semplice appaltatore generale, si finirebbe per entrare nei dettagli delle operazioni che dovrebbero essere gestite dagli esecutori. Questo potrebbe portare a interferenze nelle decisioni dei veri datori di lavoro, e bisognerebbe riflettere su cosa potrebbe accadere in caso di incidenti. Inoltre, non includere alcun elemento riguardante le attività svolte o procedure aggiuntive renderebbe il POS inadeguato, in contrasto con quanto richiesto dall’Allegato XV.
Ci si dovrebbe quindi chiedere come dovrebbe comportarsi un CSE chiamato a valutare l’idoneità di un documento del genere, come previsto dall’art. 92 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08. In sintesi, il POS è stato concepito dal legislatore, in linea con la direttiva europea, per chi effettivamente svolge i lavori, non per chi è semplicemente il titolare di un contratto.
L’art. 97, comma 3, lettera b) stabilisce che il datore di lavoro dell’impresa che ha ricevuto l’affidamento deve: “verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviare questi piani al coordinatore per l’esecuzione”. Anche in questo caso, il controllo deve riferirsi a situazioni specifiche, come quando l’affidataria, che è anche esecutrice del lavoro, è coinvolta in un contratto in combinato disposto con l’art. 89, che definisce il POS.
Ma come può una società di scopo, che non svolgerà alcuna attività lavorativa, verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici? A cosa serve realmente una verifica su un documento privo di sostanza operativa?
Esaminando i contenuti minimi dell’Allegato XV, in pratica, le uniche informazioni che un soggetto non esecutore potrebbe fornire sono quelle identificative dell’opera, dell’impresa e del personale che adempie agli obblighi dell’art. 97: è questo un POS? Tuttavia, questo rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 97 del T.U. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), ma anche su questo punto ci sarebbero questioni da chiarire, considerando che nel nostro caso la società di scopo non ha dipendenti e non rientra nella definizione di datore di lavoro fornita dall’art. 2, comma 1, lett. b del medesimo T.U. 81/08. Certamente, si applica anche all’impresa affidataria, società di scopo con dipendenti, che quindi è datore di lavoro, anche se non esecutrice, come stabilito dagli art. 97, comma 1 e comma 3, lett. a, che richiedono quanto segue: Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento [il datore di lavoro deve coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96].
In effetti, per quanto riguarda l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie che non eseguono direttamente i lavori, come specificato al punto 01 dell'Allegato XVII, si afferma quanto segue: le imprese affidatarie devono comunicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nome del soggetto o dei soggetti della propria impresa, specificando le mansioni assegnate, che sono incaricati di svolgere i compiti previsti dall'articolo 97.
Per adempiere a questi obblighi, il datore di lavoro non ha bisogno del POS, ma del PSC (se previsto), e naturalmente deve operare con la propria valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi. Se il PSC non è richiesto (ad esempio, nel caso di un'unica impresa affidataria non esecutrice e una esecutrice unica, che insieme formano un'unica impresa in cantiere, quindi non è necessario designare un CSP e un CSE), rimangono solo le condizioni di sicurezza generali dei lavori e il coordinamento stabilito dagli articoli 95 e 96. Se invece è previsto il PSC, al suo interno saranno indicate tutte le condizioni per accedere al cantiere e per coordinare le attività delle persone presenti, oltre alle modalità di accesso per terzi non esecutori, a cui tutti devono attenersi, anche attraverso i verbali di coordinamento del coordinatore durante l'esecuzione.
Ricordiamo che gli articoli 95 e 96 richiedono il PSC, poiché il primo è l'equivalente dell'art. 15 del Titolo I, mentre il secondo include una serie di prescrizioni, molte delle quali sono indicative dell'Allegato XIII e comprendono disposizioni oggettive relative alla realtà del cantiere. Chi si occupa degli obblighi dell'art. 97 sta eseguendo parte dell'opera? L'attività svolta dal personale dell'impresa affidataria non esecutrice, incaricato solo della verifica indicata nell'art. 97, rappresenta un lavoro intellettuale, e le varie attività che vengono svolte non rientrano certamente nella definizione di lavoro edile o di ingegneria civile come indicato nell'Allegato X del D.Lgs. 81/08.
In effetti, l’articolo 89, comma 1, lettera a) definisce il cantiere temporaneo e mobile come un luogo dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile, che è elencato nell’allegato X. In questo contesto, tutte le misure per garantire la sicurezza e la salute delle persone che accedono al cantiere per attività puramente intellettuali saranno regolate principalmente dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impresa non esecutrice (rischi legati al personale che svolge attività ai sensi dell’art. 97) e dalle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) riguardo alle modalità di accesso e permanenza del personale esterno. Pertanto, la redazione del DVR da parte della società di scopo non è consentita se non impiega personale.
In conclusione, secondo una attenta analisi, a mio avviso, basandomi su quanto sopra, la società di scopo affidataria non esecutrice, priva di lavoratori, non è tenuta nemmeno a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e non può adempiere agli obblighi stabiliti dall’art. 97 del T.U. 81/08, obbligo che ricade sulla consorziata affidataria, parte del RTI che ha costituito la società di scopo, identificata come assegnataria dei lavori nei documenti di gara e comunicata al committente Stazione appaltante.