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Codice dei contratti pubblici e sicurezza sul lavoro: quale ruolo per le società di scopo?

Come si comporta la società consortile di scopo, affidataria di un appalto, nell’ambito del T.U. 81/2008? Quali responsabilità ha, nonostante non operi direttamente in cantiere? Analisi, caso concreto e tabella operativa

di Francesca Levato - 28/11/2025

Società consortile di scopo: applicazioni del T.U. 81/2008

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) protegge la persona umana nella sua salute fisica e mentale, considerandola un principio fondamentale.

Questo è essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e adeguato. La giurisprudenza ha stabilito che il diritto alla salute del lavoratore implica non solo il benessere, ma anche la possibilità di lavorare in un contesto salubre, anche nel caso di appalti pubblici. Specificare i costi per la sicurezza negli appalti è cruciale per assicurare che tutti i concorrenti siano trattati in modo equo e sicuro (Consiglio di Stato sez. III, 28.10.2022 n. 9312).

Gli appalti pubblici, quindi, rappresentano un'opportunità per raggiungere questo obiettivo importante. Il d.lgs. 81/2008 ha riorganizzato tutte le norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità con l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Questo decreto fornisce un insieme coerente di regole per proteggere i lavoratori su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle differenze di genere, età, provenienza e delle varie tipologie contrattuali con cui vengono svolte le prestazioni lavorative.

Gli appalti pubblici devono considerare questi aspetti quando redigono i bandi di gara (art. 47 comma 4 del d.lgs. 36/20023). Anche l’ANAC, nel 2008, dopo l’introduzione del d.lgs. 81/2008, ha dichiarato: “stiamo contribuendo a migliorare il livello di sicurezza negli appalti pubblici, come uno degli obiettivi strategici dell’Autorità”.

Secondo il Codice civile, art. 2087, l’imprenditore è tenuto a prendere le misure necessarie per tutelare la salute e la dignità dei lavoratori, in base al tipo di lavoro, all’esperienza e alla tecnologia disponibili.

Questa norma consente di ampliare l’obbligo dell’imprenditore in base alle specifiche caratteristiche dell’impresa e del servizio fornito. Il primo responsabile della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e di prevenire i rischi legati all’attività, è il datore di lavoro. Lui è il leader del rapporto di lavoro, ha la responsabilità dell’organizzazione e ha il potere di prendere decisioni e investire risorse per il funzionamento dell’azienda. Pertanto, il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione alla prevenzione, all’informazione, alla formazione e al coinvolgimento dei lavoratori, implementando strumenti di controllo e sorveglianza.

È fondamentale adottare azioni, misure e interventi per prevenire infortuni o malattie sul lavoro, e queste azioni rappresentano un onere per la sicurezza. Gli oneri per la sicurezza sono costi aziendali che derivano da misure obbligatorie per legge, necessarie per gestire i rischi legati all’attività e per attuare misure operative, come indicato principalmente nel documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 29 del d.lgs. 81/2008. Questi costi comprendono la fornitura di dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la formazione e l’informativa, oltre al servizio di prevenzione e protezione, specifico per ogni impresa. Gli oneri di sicurezza aziendali sono quindi parte integrante dell’offerta economica, un elemento fondamentale che l’operatore presenta alla stazione appaltante come un costo variabile necessario per eseguire l’appalto.

Come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 20 febbraio 2024, n. 1677, è essenziale indicare gli oneri per la sicurezza aziendale per garantire la protezione del lavoro in termini di salute e sicurezza dei lavoratori (art. 32 Cost.), e allo stesso modo, specificare i costi della manodopera è fondamentale per tutelare il lavoro nel rispetto della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost.

Nelle società di scopo per appalti pubblici, la sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa tra il committente e l'appaltatore, come stabilito dal D.Lgs. 81/08. Il committente ha il compito di verificare l'idoneità tecnico-professionale e di promuovere la cooperazione tra le imprese, mentre l'appaltatore deve valutare i rischi, formare i propri dipendenti e collaborare con il committente.

Nuove disposizioni, come la patente a crediti e l'esclusione dalle gare in caso di gravi violazioni, rafforzano il rispetto delle norme di sicurezza. Tutte le aziende, sia pubbliche che private, con almeno un lavoratore, devono seguire il D.Lgs. 81/08, che stabilisce gli obblighi in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione alla responsabilità del Committente (disciplinata dall’Art. 26 - norma generale e dall’art. 90 - norma speciale in caso di applicazione del TIT. IV per le lavorazioni di cui all’ALL XV D.Lgs. 81/08).

Il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice prima di affidare i lavori e deve promuovere la cooperazione e il coordinamento per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, anche attraverso la creazione di un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) nel caso di lavori o servizi rientranti nell’ambito di cui all’art. 26 del T.U. 81/08. In situazioni in cui si applicano le norme del TIT IV del T.U. stesso, spetta al CSP-CSE il compito e la responsabilità delle operazioni di coordinamento, da tradurre nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento).

La cooperazione e il coordinamento devono garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, ma è compito dell'appaltatore valutare i rischi specifici legati alle proprie attività e adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione.

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