Sopraelevazione abusiva e tolleranze costruttive: il Salva casa non riscrive il passato
La sentenza del Consiglio di Stato: le nuove tolleranze costruttive non sanano abusi sostanziali pregressi, né bloccano l’esecuzione di demolizioni coperte da giudicato
Il decreto “salva casa” può riguardare un’ingiunzione di demolizione già confermata da sentenza passata in giudicato? E una sopraelevazione fuori soglia rispetto alle tolleranze costruttive può essere sanata tramite SCIA? Quando si può invocare la sanzione alternativa in luogo della demolizione?
Sono queste le domande a cui ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza del 21 maggio 2025, n. 4382, confermando un orientamento rigoroso in materia di abusi edilizi e ribadendo che il nuovo art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), così come modificato dal D.L. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024 (cd. “decreto salva casa”), non ha effetto retroattivo.
Sopraelevazione abusiva: perché ci vuole il permesso di costruire
Il caso ha origine da una sopraelevazione abusiva, realizzata senza alcun titolo edilizio, successivamente sanzionata con un’ordinanza di demolizione e con una sanzione pecuniaria di 15.000 euro. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso originario, il Comune aveva accertato l’inottemperanza dell’obbligo di rimozione e dato avvio alla demolizione d’ufficio.
L’appellante ha nuovamente impugnato il provvedimento esecutivo, sollevando una serie di censure, tra cui:
- l’invocata possibilità di presentare una domanda di sanatoria ex art. 34-bis, introdotto dal decreto salva casa;
- la richiesta di applicazione dell’art. 37 del Testo Unico Edilizia, per interventi eseguiti in assenza di SCIA;
- l’asserita impossibilità materiale della demolizione, con richiesta di commutazione in sanzione pecuniaria.
Il Consiglio di Stato ha respinto in toto l'appello. Vediamo il perché.
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