Sopraelevazione abusiva e tolleranze costruttive: il Salva casa non riscrive il passato
La sentenza del Consiglio di Stato: le nuove tolleranze costruttive non sanano abusi sostanziali pregressi, né bloccano l’esecuzione di demolizioni coperte da giudicato
La sanzione pecuniaria? Solo nella fase esecutiva
Un altro passaggio significativo della decisione riguarda il tentativo dell’appellante di ottenere, già in sede di opposizione, la c.d. "Fiscalizzazione dell'abuso", commutando la demolizione in sanzione pecuniaria, a causa della presunta “impossibilità materiale” di ripristinare lo stato dei luoghi.
Su questo punto, i giudici sono netti: l’eventuale applicazione della sanzione alternativa può avvenire solo nella fase esecutiva, se e quando emergano ostacoli effettivi all’esecuzione materiale dell’ordine.
Non solo: in assenza di motivazione da parte dell’amministrazione, il silenzio serbato sull’istanza ex art. 37 equivale a tacito diniego, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 42/2023, che ha riconosciuto la legittimità del silenzio-rigetto dopo 60 giorni.
Conclusioni
L’appello è stato quindi respinto, confermando che:
- la realizzazione di una sopraelevazione oltre il 20% della superficie assentita rientra fra gli interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire, senza possibilità di richiedere una SCIA in sanatoria;
- l’eventuale silenzio dell’Amministrazione equivale a tacito diniego, non potendo infatti esprimersi in maniera diversa;
- il “decreto salva casa” non legittima la sanabilità di abusi su contenziosi preesistenti.
Documenti Allegati
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