Sopraelevazione abusiva e tolleranze costruttive: il Salva casa non riscrive il passato
La sentenza del Consiglio di Stato: le nuove tolleranze costruttive non sanano abusi sostanziali pregressi, né bloccano l’esecuzione di demolizioni coperte da giudicato
DL Salva Casa: niente effetti retroattivi
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il D.L. 69/2024 non è applicabile retroattivamente e, in ogni caso, la valutazione sulla natura dell’intervento abusivo (già cristallizzata con sentenza definitiva) non può essere rimessa in discussione.
La richiesta di rinvio per valutare l’applicazione delle nuove “tolleranze costruttive” è stata respinta in limine, specificando che “Non è possibile applicare la nuova disciplina delle tolleranze costruttive al giudizio che occupa”, trattandosi di situazione già definitivamente accertata come abusiva e non suscettibile di sanatoria.
Queste le disposizioni del Salva Casa:
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dei parametri di cui al comma 1 non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti:
- a) 2% per unità con superficie utile > 500 m²;
- b) 3% per unità tra 300 e 500 m²;
- c) 4% per unità tra 100 e 300 m²;
- d) 5% per unità < 100 m²;
- d-bis) 6% per unità < 60 m².
1-ter. Le tolleranze costruttive ed esecutive di cui ai commi 1 e 1-bis non rilevano ai fini dell’accertamento dello stato legittimo dell’immobile e non costituiscono causa ostativa al rilascio, alla segnalazione certificata o alla formazione del titolo abilitativo.
Sebbene l’art. 34-bis, nei commi 1 e 1-bis, preveda limiti di tolleranza fino al 6% per unità minori, il suo ambito applicativo è rigidamente delimitato nel tempo e non incide su interventi abusivi sostanziali, già accertati e sanzionati in via definitiva. Inoltre, il comma 1-ter, che chiarisce che tali tolleranze non ostano alla formazione o rilascio di titoli abilitativi, non è applicabile a posteriori per “sbloccare” situazioni già sanzionate.
Il tentativo di richiamare una nuova istanza ex art. 34-bis o 37, in questa fase esecutiva, è stato ritenuto irricevibile, in quanto volto ad aggirare un giudicato e a legittimare un abuso già irreversibile.
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