Sopraelevazione abusiva e tolleranze costruttive: il Salva casa non riscrive il passato

La sentenza del Consiglio di Stato: le nuove tolleranze costruttive non sanano abusi sostanziali pregressi, né bloccano l’esecuzione di demolizioni coperte da giudicato

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Il decreto “salva casa” può riguardare un’ingiunzione di demolizione già confermata da sentenza passata in giudicato? E una sopraelevazione fuori soglia rispetto alle tolleranze costruttive può essere sanata tramite SCIA? Quando si può invocare la sanzione alternativa in luogo della demolizione?

Sono queste le domande a cui ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza del 21 maggio 2025, n. 4382, confermando un orientamento rigoroso in materia di abusi edilizi e ribadendo che il nuovo art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), così come modificato dal D.L. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024 (cd. “decreto salva casa”), non ha effetto retroattivo.

Sopraelevazione abusiva: perché ci vuole il permesso di costruire

Il caso ha origine da una sopraelevazione abusiva, realizzata senza alcun titolo edilizio, successivamente sanzionata con un’ordinanza di demolizione e con una sanzione pecuniaria di 15.000 euro. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso originario, il Comune aveva accertato l’inottemperanza dell’obbligo di rimozione e dato avvio alla demolizione d’ufficio.

L’appellante ha nuovamente impugnato il provvedimento esecutivo, sollevando una serie di censure, tra cui:

  • l’invocata possibilità di presentare una domanda di sanatoria ex art. 34-bis, introdotto dal decreto salva casa;
  • la richiesta di applicazione dell’art. 37 del Testo Unico Edilizia, per interventi eseguiti in assenza di SCIA;
  • l’asserita impossibilità materiale della demolizione, con richiesta di commutazione in sanzione pecuniaria.

Il Consiglio di Stato ha respinto in toto l'appello. Vediamo il perché.

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