Stato legittimo: non basta l’ante 1942 se il Comune aveva già un regolamento edilizio
Il TAR Lazio chiarisce che la legittimità urbanistica non si presume: è il privato a dover dimostrare la conformità dell’opera al quadro normativo vigente al momento della realizzazione
Stato legittimo: la prova spetta al privato
Il TAR ribadisce con chiarezza che lo stato legittimo di un immobile non può essere dichiarato "d’ufficio" dall’amministrazione. Al contrario, è il privato che deve fornire una documentazione precisa, circostanziata e oggettiva, che dimostri la conformità dell’opera alle norme edilizie vigenti al tempo della sua realizzazione. Non basta, insomma, affermare che “l’opera esiste da sempre” o che “è precedente alle leggi nazionali in materia”: serve una prova puntuale, coerente e verificabile.
È il principio della “vicinanza della prova”, ben noto nel diritto amministrativo, qui applicato al tema dello stato legittimo.
Altro punto essenziale: il TAR chiarisce che non si può presumere la legittimità urbanistica di un’opera solo perché anteriore alla Legge Urbanistica n. 1150/1942 o alla Legge Ponte n. 765/1967. Questo principio, troppo spesso invocato per aggirare l’onere probatorio, viene smentito alla radice.
La legittimità va valutata sulla base della regolamentazione vigente nel Comune al momento della realizzazione. E nel caso di specie, il Comune aveva adottato un Regolamento edilizio sin dal 1927: da quel momento, qualsiasi intervento edilizio era soggetto ad autorizzazione formale. La mera anteriorità cronologica rispetto alle leggi statali non esimeva, quindi, dall’ottenere i necessari titoli locali.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 16 giugno 2025, n. 11723IL NOTIZIOMETRO