Stato legittimo: non basta l’ante 1942 se il Comune aveva già un regolamento edilizio
Il TAR Lazio chiarisce che la legittimità urbanistica non si presume: è il privato a dover dimostrare la conformità dell’opera al quadro normativo vigente al momento della realizzazione
Conclusioni
La sentenza del TAR Lazio rappresenta un importante punto fermo per chi opera nel campo dell’edilizia privata e nella consulenza tecnico-legale su sanatorie e abusi:
- lo stato legittimo non si presume, ma si dimostra: il tecnico deve sempre documentare con precisione la conformità delle opere al quadro normativo dell’epoca;
- la presenza di un Regolamento edilizio comunale precedente al 1942 o al 1967 è determinante: anche prima delle leggi nazionali, i Comuni potevano (e spesso dovevano) autorizzare formalmente gli interventi edilizi;
- il concetto di “preesistenza storica” deve essere trattato con cautela, specie in contesti vincolati o con stratificazioni edilizie complesse;
- la difesa in giudizio non può basarsi su dichiarazioni generiche: occorrono prove documentali, come progetti approvati, licenze, autorizzazioni espresse o conformità catastali utili a ricostruire lo status originario.
In un contesto normativo e giurisprudenziale sempre più attento al rigore documentale, la corretta ricostruzione dello stato legittimo e l’assistenza professionale qualificata rappresentano oggi condizioni imprescindibili per evitare sanzioni e contenziosi.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 16 giugno 2025, n. 11723IL NOTIZIOMETRO