Stato legittimo: non basta l’ante 1942 se il Comune aveva già un regolamento edilizio

Il TAR Lazio chiarisce che la legittimità urbanistica non si presume: è il privato a dover dimostrare la conformità dell’opera al quadro normativo vigente al momento della realizzazione

di Gianluca Oreto - 24/06/2025

Conclusioni

La sentenza del TAR Lazio rappresenta un importante punto fermo per chi opera nel campo dell’edilizia privata e nella consulenza tecnico-legale su sanatorie e abusi:

  • lo stato legittimo non si presume, ma si dimostra: il tecnico deve sempre documentare con precisione la conformità delle opere al quadro normativo dell’epoca;
  • la presenza di un Regolamento edilizio comunale precedente al 1942 o al 1967 è determinante: anche prima delle leggi nazionali, i Comuni potevano (e spesso dovevano) autorizzare formalmente gli interventi edilizi;
  • il concetto di “preesistenza storica” deve essere trattato con cautela, specie in contesti vincolati o con stratificazioni edilizie complesse;
  • la difesa in giudizio non può basarsi su dichiarazioni generiche: occorrono prove documentali, come progetti approvati, licenze, autorizzazioni espresse o conformità catastali utili a ricostruire lo status originario.

In un contesto normativo e giurisprudenziale sempre più attento al rigore documentale, la corretta ricostruzione dello stato legittimo e l’assistenza professionale qualificata rappresentano oggi condizioni imprescindibili per evitare sanzioni e contenziosi.

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