Stato legittimo: non basta l’ante 1942 se il Comune aveva già un regolamento edilizio
Il TAR Lazio chiarisce che la legittimità urbanistica non si presume: è il privato a dover dimostrare la conformità dell’opera al quadro normativo vigente al momento della realizzazione
La comunicazione di avvio del procedimento
Altro punto affrontato nella sentenza riguarda la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex artt. 7 e 10 della Legge n. 241/1990. La ricorrente ne aveva eccepito l’omissione quale vizio procedurale, ritenendo l’atto carente dei presupposti di legittimità.
Il TAR, tuttavia, ribadisce un principio consolidato: nei procedimenti vincolati, come quelli relativi alla repressione degli abusi edilizi ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’obbligo di partecipazione procedimentale può essere superato. L’ordinanza di demolizione, quando fondata su elementi obiettivi e istruttoria tecnica chiara, è espressione di un potere vincolato che non richiede valutazioni discrezionali. Dunque, l’eventuale omissione della comunicazione di avvio non ne determina l’illegittimità, salvo che la partecipazione del privato potesse apportare elementi decisivi in grado di incidere sull’esito.
Esiste un principio consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato a mente del quale “l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento inteso alla repressione di abusi edilizi non vizia il provvedimento adottato laddove lo stesso risulti adeguatamente motivato in riferimento alla realizzazione di opere in assenza di titolo e con il richiamo alla normativa violata, non occorrendo alcuna specifica valutazione dell’interesse pubblico sotteso e della relativa comparazione con gli interessi privati coinvolti né la comunicazione del preavviso di rigetto”.
L'ordine di demolizione, dunque, se adeguatamente motivato è esente da qualsiasi vizio anche se in assenza di avvio del procedimento.
Sul punto si è formato un nuovo indirizzo della giurisprudenza amministrativa che riguarda gli abusi di piccola entità o quelli molto datati. Un recente intervento del TAR Lazio (sentenza 21 febbraio 2025, n. 3934) ha confermato che nei casi in cui l’abuso edilizio presenta elementi dubbi o complessi, l’amministrazione deve garantire un contraddittorio con l’interessato prima di adottare l’ordinanza di demolizione.
Nel caso di specie, evidentemente, l’amministrazione non ha avuto alcun dubbio sull’illegittimità dell’opera contestata e, in ogni caso, i giudici hanno considerato che parte ricorrente è stata in grado di interloquire con l’amministrazione nel contesto del procedimento “parallelo” che ha condotto al diniego del permesso di costruire.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 16 giugno 2025, n. 11723IL NOTIZIOMETRO