Stato legittimo, tolleranze costruttive e sanatoria edilizia: guida ai presupposti e alle possibilità di regolarizzazione
Il Testo Unico Edilizia post Salva Casa dispone una diversa gestione delle difformità edilizie, partendo da un concetto diverso di stato legittimo. Vediamo cosa cambia
Stato legittimo dell’immobile: il punto di partenza
Il concetto di stato legittimo è definito dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Si tratta della condizione preliminare per l’avvio di qualsiasi intervento edilizio e per l’accesso a qualunque forma di sanatoria. Secondo la norma, lo stato legittimo è determinato:
- dal titolo che ha previsto o legittimato la costruzione dell’immobile;
- oppure dal titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento sull’intero immobile o unità immobiliare,
- a condizione che l’Amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
Alla sua determinazione concorrono anche:
- i titoli rilasciati o formatisi in sanatoria (artt. 34-ter, 36, 36-bis, 38);
- il pagamento delle sanzioni (artt. 33, 34, 37, 38);
- le dichiarazioni tecniche sulle tolleranze costruttive (art. 34-bis).
Per immobili realizzati in epoca anteriore all’obbligo di titolo edilizio, è ammesso il ricorso a documentazione probante alternativa: estratti catastali storici, fotografie, cartografie, documenti d’archivio, purché con provenienza certa.
Tuttavia, la presenza di un titolo edilizio non comporta automaticamente la legittimità dell’immobile: questa va valutata in relazione ai contenuti del titolo, alla sua validità e alla verifica effettiva della sequenza dei titoli pregressi.
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