Stato legittimo, tolleranze costruttive e sanatoria edilizia: guida ai presupposti e alle possibilità di regolarizzazione

Il Testo Unico Edilizia post Salva Casa dispone una diversa gestione delle difformità edilizie, partendo da un concetto diverso di stato legittimo. Vediamo cosa cambia

di Redazione tecnica - 04/05/2025

Dalle tolleranze alla sanatoria degli abusi

A questo punto si può passare all’attività di sopralluogo per verificare se lo stato legittimo corrisponde con lo stato di fatto. Eventuali difformità potrebbero rientrare all’interno delle nuove tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del TUE che il Salva Casa ha copiosamente modificato.

Quando non si rientra nei margini delle tolleranze, l’intervento difforme può comunque essere regolarizzato se sussistono i presupposti di una delle seguenti procedure:

  • Art. 34-ter TUE: Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo;
  • Art. 36 TUE: Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità;
  • Art. 36-bis TUE: Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali;
  • Art. 37 TUE: Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
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