La intrasferibilità del credito acquistato
A tale preclusione, se ne aggiunge un’altra derivata dal citato articolo 121 il quale, al comma 3, prevede che “la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”, precludendo di fatto qualsiasi procedura di recupero al di fuori della compensazione ex articolo 17 Dlgs 241/1997.
Anche il percorso logico che i crediti acquistati intraprendono non appena escono dalla disponibilità del soggetto che ha sostenuto le spese agevolate, esclude la trasferibilità degli stessi in quanto essi sono disponibili per il cessionario solo per la compensazione con le sue imposte e contributi e non rappresentano più importi trasferibili agli eredi.
Questa rappresentazione interpretativa si contrappone a quella del caso in cui i crediti non sono ancora stati trasferiti con la Comunicazione per le opzioni di cessione e sono nella disponibilità del soggetto che ha sostenuto le spese. È il caso descritto dalla risposta ad interpello 213 del 2023 dove l’Agenzia delle Entrate ammetteva la cessione delle quote residue trasferite per successione agli eredi che conservavano la detenzione diretta e materiale dell’immobile.