Il caso di fusione tra società
Tuttavia, la posizione dell’Agenzia delle Entrate non è del tutto lineare con altre situazioni simili. Anzi, nel caso di fusione tra società, propone la soluzione che vorrebbe il nostro lettore: la compensazione con i debiti fiscali della società “defunta”.
È il caso trattato nell’interpello 218 del 2023 dove due società si fondono e, per il principio che “l'operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata”, il credito d'imposta spettante alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa, ai sensi del comma 3 dell'art. 123 del TUIR [ora 172 del TUIR], subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate (circolare n. 38/E del 9 maggio 2002).
Nella risoluzione n. 22/E del 6 febbraio 2006 è stato ribadito che la «possibilità di trasferire il diritto a fruire del credito d'imposta in questione è consentita unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società)».
Nella risposta all’interpello 218 citato, l’Agenzia delle Entrate afferma, inoltre, che i principi sopra richiamati valgono anche con riferimento ai crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui l'istante/incorporata afferma di aver acquistato con l’opzione di sconto in fattura.