Quando il danno può dirsi già esistente
In apparenza, si potrebbe ritenere che, fino a quando l’Agenzia delle Entrate non notifichi un provvedimento formale di recupero, non vi sia alcuna possibilità di agire nei confronti dei soggetti responsabili. In realtà, una simile impostazione non tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale e delle forme di tutela oggi riconosciute dall’ordinamento.
Il primo profilo da chiarire riguarda la nozione di danno. Quando un errore tecnico o documentale è tale da compromettere la legittimità del beneficio fiscale, il pregiudizio non consiste soltanto nell’eventuale revoca futura dell’agevolazione, ma già nella perdita della certezza e della stabilità del diritto acquisito. La giurisprudenza più recente, tra cui la Cassazione civile n. 24050/2023 e il Tribunale di Rimini n. 1041/2024, ha riconosciuto che la perdita della possibilità concreta di mantenere un vantaggio economico integra un danno attuale, anche in assenza di una formale dichiarazione di decadenza.
Il danno, quindi, si manifesta nel momento stesso in cui la posizione del contribuente diviene incerta e vulnerabile, incidendo sul suo patrimonio giuridico ed economico ben prima dell’eventuale intervento dell’Amministrazione finanziaria.