Il rischio Superbonus tra irregolarità tecniche e responsabilità
Nel caso esaminato, il pregiudizio può ritenersi già in essere. Le irregolarità tecniche riscontrate nelle asseverazioni e nella documentazione rappresentano un rischio concreto e attuale, poiché la disciplina del Superbonus, in particolare l’art. 119, comma 13-bis, del D.L. 34/2020, prevede la decadenza dal beneficio in presenza di attestazioni infedeli.
Il nesso tra la condotta professionale e il danno è dunque già individuabile, e la situazione di incertezza che ne deriva incide direttamente sulla sfera patrimoniale del committente, poiché il danno non si esaurisce solo nella potenziale perdita economica, ma comprende anche la compromissione dell’affidamento legittimo, della stabilità fiscale dell’intervento e della serenità giuridica del contribuente.
Ritenere che non si possa fare nulla in simili contesti equivarrebbe a negare una tutela che l’ordinamento, invece, riconosce. È vero che, in assenza di un atto formale dell’Agenzia delle Entrate, non è possibile ottenere un risarcimento immediato, ma ciò non implica che il committente debba restare inerte. È invece possibile attivare strumenti di accertamento tecnico preventivo idonei a documentare lo stato dei fatti prima che la situazione degeneri in un contenzioso fiscale, ricorrendo, se del caso, anche all’istituto della condanna generica di cui all’art. 278 del Codice di procedura civile.