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Superbonus settembre 2025: i dati ENEA confermano la fine della corsa

Investimenti complessivi per 124 miliardi di euro, lavori conclusi al 96,2% e oneri fiscali stabilizzati: il Superbonus entra definitivamente nella sua fase conclusiva

di Redazione tecnica - 10/11/2025

Dal Superbonus al Conto Termico 3.0

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 7 agosto 2025 del MASE, il Conto Termico 3.0 è ormai ufficiale e diventerà operativo dal 25 dicembre 2025, data di entrata in vigore del provvedimento. Si attendono soltanto le Regole applicative del GSE, che definiranno le modalità di accesso agli incentivi e la documentazione da presentare.

A differenza del Superbonus, il Conto Termico 3.0 nasce come strumento strutturale e permanente per sostenere la transizione energetica, con una dotazione stabile di 900 milioni di euro l’anno (400 milioni destinati alla Pubblica Amministrazione e 500 ai soggetti privati).
Il nuovo schema non prevede più detrazioni fiscali, ma incentivi diretti erogati dal GSE a fronte della sostituzione di impianti esistenti o dell’esecuzione di interventi di efficientamento e produzione termica da fonti rinnovabili.

Le principali categorie di intervento ammesse restano due:

  • interventi di efficienza energetica su edifici esistenti, come isolamento termico, sostituzione di infissi, schermature solari, trasformazione in NZEB, building automation e illuminazione efficiente;
  • interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, inclusi pompe di calore elettriche e a gas, sistemi ibridi, generatori a biomassa, solare termico, microcogenerazione e allaccio a reti di teleriscaldamento.

Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dal decreto:

  • obbligo di impianto di climatizzazione esistente e funzionante per accedere all’incentivo, registrato nei catasti regionali degli impianti termici o documentato da libretti e dichiarazioni di conformità;
  • possibilità di sostituzione di più impianti autonomi con un sistema centralizzato, purché dimensionato sui fabbisogni reali e asseverato da tecnico abilitato;
  • requisiti di qualità e tracciabilità per tutti i componenti installati, ammessi solo se nuovi o ricondizionati e certificati;
  • obbligo di mantenere i requisiti tecnici e amministrativi per tutta la durata dell’incentivo e nei cinque anni successivi.

Il Conto Termico 3.0 non sostituirà il Superbonus, ma ne rappresenterà l’evoluzione naturale: meno straordinario, più stabile e programmabile, con procedure semplificate e incentivi diretti più adatti a una fase di consolidamento del mercato.

Un passaggio che segna l’inizio di una nuova stagione per i professionisti e per la Pubblica Amministrazione, chiamati a operare in un quadro finalmente strutturale e continuativo.

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