Quadro normativo di riferimento
La decisione si fonda su un intreccio normativo che coinvolge il Testo Unico Edilizia e il Codice dei beni culturali e del paesaggio:
- l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina il potere di vigilanza e sanzione dei Comuni, imponendo l’adozione del provvedimento di demolizione in caso di opere eseguite senza titolo, specie se in aree vincolate;
- l’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, il quale elenca gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, integrato dal d.P.R. n. 31/2017 che, all’Allegato A, punto A.5, prevede l’esenzione solo per impianti tecnologici “non visibili dallo spazio pubblico” o collocati su prospetti secondari, a condizione che non interessino immobili vincolati;
- NTA comunali e normativa regionale campana che vietano, ai sensi dell’art. 49, comma 22, della L.R. Campania n. 16/2004, l’installazione di apparecchi di condizionamento sulle facciate prospicienti spazi pubblici, imponendo soluzioni architettoniche atte a minimizzare l’impatto visivo.