Può la stazione appaltante sindacare una certificazione fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate? In presenza di un debito tributario definitivamente accertato, può l’amministrazione valutare l’opportunità di un’esclusione o l’atto è vincolato?
E ancora, quali sono i margini operativi della stazione appaltante in caso di dubbi interpretativi sulle risultanze dell’Agenzia fiscale?
Cause di esclusione automatica e certificazioni fiscali: il TAR Sicilia chiarisce i poteri della stazione appaltante
Sono quesiti ricorrenti nelle procedure di verifica dei requisiti generali ai sensi degli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ai quali il TAR Sicilia, con la sentenza 6 ottobre 2025, n. 2818, fornisce una risposta netta: la stazione appaltante non ha alcun potere valutativo autonomo di fronte a una certificazione che attesti “violazioni gravi e definitivamente accertate” in materia fiscale.
La controversia nasce nell’ambito di una procedura negoziata per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico. L’impresa prima classificata era stata proposta per l’aggiudicazione provvisoria, ma la stazione appaltante, sulla base di due note dell’Agenzia delle Entrate, aveva annullato la proposta e disposto l’esclusione, richiamando l’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.
L’operatore economico sosteneva che le irregolarità fiscali segnalate non fossero definitivamente accertate e che l’importo fosse inferiore alle soglie di rilevanza (5.000 euro per l’art. 94 e 35.000 euro o il 10% del valore dell’appalto per l’art. 95).
Il Comune ribatteva che l’Agenzia delle Entrate aveva in seguito confermato la natura definitiva e superiore alla soglia dei carichi tributari, rendendo l’esclusione automatica e vincolata.