La decisione del TAR
Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione. Richiamando la giurisprudenza consolidata, il TAR ha affermato che le certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto né esercitare valutazioni autonome sulla gravità o sulla definitività delle violazioni.
Il controllo della regolarità fiscale non è materia di valutazione amministrativa, ma di accertamento tecnico vincolante, motivo per cui l’unico margine operativo residuo è il potere-dovere di richiedere chiarimenti all’Agenzia in caso di dubbi interpretativi.
Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva correttamente chiesto chiarimenti, ricevendo una precisazione inequivocabile: i carichi tributari dovevano considerarsi definitivamente accertati e superiori alla soglia. La successiva rateizzazione, intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non aveva effetto sanante.
Pertanto, il provvedimento di esclusione è stato qualificato come atto vincolato, non censurabile sotto il profilo della discrezionalità amministrativa.
La ratio del meccanismo automatico risiede nella certezza e uniformità delle regole di partecipazione, evitando difformità interpretative e garantendo la par condicio. Solo in presenza di violazioni non definitivamente accertate – e quindi rientranti nell’art. 95 – l’amministrazione conserva un potere valutativo discrezionale, da esercitare nel rispetto del principio di proporzionalità e del valore dell’appalto.