Conclusioni operative
Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione dell’OE. Il giudice amministrativo riafferma così che la certezza dei controlli fiscali prevale su ogni valutazione di opportunità da parte delle stazioni appaltanti in quanto:
- l’esclusione per irregolarità fiscali definitivamente accertate (art. 94, comma 6) è automatica e vincolata;
- la stazione appaltante non può sindacare né ridurre l’efficacia delle certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;
- l’unico potere residuo è la richiesta di chiarimenti all’Agenzia in caso di incongruenze o ambiguità documentali;
- la regolarizzazione o la rateizzazione postuma non produce effetti retroattivi sullo stato di irregolarità;
- il principio di tassatività delle cause di esclusione impone un’applicazione uniforme e non discrezionale della norma.