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Cause di esclusione automatica e certificazioni fiscali: il TAR chiarisce i limiti della stazione appaltante

Le attestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarità fiscale vincolano la stazione appaltante: nessun margine di discrezionalità ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

di Redazione tecnica - 08/10/2025

Quadro normativo di riferimento

L’art. 94, comma 6, del Codice dei contratti pubblici dispone che sia escluso automaticamente l’operatore economico che abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi fiscali o contributivi.

Le condizioni per l’esclusione sono tre:

  1. gravità della violazione, quando l’importo supera i 5.000 euro (art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973);
  2. definitività dell’accertamento, ossia la non impugnabilità del titolo;
  3. assenza di cause di neutralizzazione, come il pagamento o un impegno vincolante a pagare prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

Diversamente, l’art. 95 disciplina le cause di esclusione non automatica per violazioni non ancora definitive, affidando in tal caso una valutazione discrezionale alla stazione appaltante.

La norma attua un principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, comma 2, del Codice) e, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 138/2025), persegue un duplice obiettivo:

  • garantire la correttezza e affidabilità degli operatori;
  • tutelare la concorrenza e la parità di trattamento, evitando che chi non rispetta gli obblighi fiscali possa partecipare alle gare.
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