Aree idonee: nuovo ambito applicativo e semplificazioni
L’art. 2 del D.L. n. 175/2025 modifica numerosi articoli del d.lgs. n. 190/2024, recante la disciplina delle aree idonee ai sensi della direttiva RED III e del d.lgs. 199/2021.
In particolare si introducono:
- l’art. 11-bis (aree idonee su terraferma);
- l’art. 11-ter (aree idonee a mare) e una piattaforma digitale unica per la classificazione e il monitoraggio delle aree.
Centrale è anche la nuova Tabella C-bis, che ripartisce gli obiettivi regionali di potenza rinnovabile da installare fino al 2030.
Con l’art. 11-bis vengono introdotte nuove categorie di aree idonee su terraferma, che comprendono tra l’altro:
- siti già occupati da impianti della stessa fonte (per rifacimento/potenziamento);
- aree industriali, cave e miniere dismesse;
- aree dei siti contaminati;
- aree interne a stabilimenti AIA;
- superfici adiacenti alla rete autostradale;
- aree di parcheggio, edifici, superfici pertinenziali;
- invasi idrici e laghi di cava.
Particolarmente significativa l’apertura agli impianti agrivoltaici, purché con moduli elevati e continuità delle attività colturali.
Con l’art. 11-ter si definiscono aree idonee a mare:
- le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo;
- le piattaforme petrolifere in disuso e i relativi dintorni (2 miglia nautiche);
- i porti, per impianti fino a 100 MW, previa eventuale variante del piano regolatore portuale.
Semplificazione delle procedure autorizzative
Prevista anche la semplificazione dei procedimenti autorizzativi nelle aree idonee, stabilendo che:
- il parere paesaggistico diventa obbligatorio ma non vincolante;
- i termini dei procedimenti si riducono di un terzo;
- per gli impianti degli allegati A e B (interventi minori), non serve autorizzazione paesaggistica.
Piattaforma digitale nazionale
Infine, è prevista una piattaforma unica per integrare dati territoriali, classificare le aree e monitorare il consumo di SAU destinata alle rinnovabili. La piattaforma è interoperabile con quella del d.lgs. 199/2021.