Verifica di anomalia: obbligo di istruttoria adeguata per la stazione appaltante
Il TAR Sicilia chiarisce che la verifica di anomalia dell’offerta spetta al RUP e richiede un controllo documentato sulla manodopera e sui costi dichiarati dall’aggiudicatario
Quando un’offerta può dirsi realmente sostenibile? Quali sono gli obblighi istruttori della stazione appaltante nella verifica dell’anomalia? E in che misura il giudice può intervenire su valutazioni tecniche ritenute illogiche o insufficientemente motivate?
Verifica anomalia e congruità manodopera: il TAR sugli oneri della Stazione Appaltante
Sono particolarmente interessanti le questioni affrontate dal TAR Sicilia con la sentenza del 16 settembre 2025, n. 2671 in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, ribadendo che si tratta di un procedimento complesso che richiede un controllo puntuale, documentato e verificabile, non potendo risolversi in un atto meramente formale o assertivo.
La vicenda nasce dall’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto di servizi, sul quale il ricorrente ha lamentato che tra l’altro, che la verifica di anomalia fosse stata condotta dalla commissione di gara, anziché dal RUP, in violazione dell’art. 7, lett. c), dell’Allegato I.2 del d.Lgs. n. 36/2023.
Non solo: secondo l’OE, l’esame delle giustificazioni era stato meramente formale, senza un effettivo riscontro sui costi della manodopera, sul monte ore necessario per l’erogazione del servizio e sul rispetto dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi.
La stazione appaltante, invece, aveva sostenuto la legittimità del proprio operato, evidenziando che il RUP aveva comunque sottoscritto il provvedimento di aggiudicazione, facendo proprie le conclusioni della commissione e che l’aggiudicatario avesse giustificato adeguatamente il ribasso sui costi della manodopera.
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