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Verifica di anomalia: obbligo di istruttoria adeguata per la stazione appaltante

Il TAR Sicilia chiarisce che la verifica di anomalia dell’offerta spetta al RUP e richiede un controllo documentato sulla manodopera e sui costi dichiarati dall’aggiudicatario

di Redazione tecnica - 19/10/2025

Quadro normativo di riferimento

La previsione si inserisce nel quadro dell’art. 110 del Codice Appalti 2023, che disciplina il subprocedimento di verifica di anomalia. In particolare, il comma 4 affida alla stazione appaltante la verifica delle offerte sospette di anomalia, imponendo che la valutazione avvenga sulla base delle “spiegazioni” fornite dall’operatore economico.

Il TAR chiarisce però che tale termine non può essere letto in senso letterale: spiegare non significa semplicemente dichiarare, ma dimostrare con elementi di prova.

Completano il quadro i principi giurisprudenziali consolidati:

  • la verifica di anomalia è un giudizio tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione;
  • le tabelle ministeriali sul costo del lavoro hanno valore parametrico e non vincolante, ma eventuali scostamenti richiedono adeguata giustificazione;
  • le giustificazioni dell’operatore devono essere documentate e verificabili, non limitate a dichiarazioni astratte o generiche.
  • principio della buona fede e proporzionalità nell’istruttoria e nella motivazione.
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