Verifica dell’anomalia dell’offerta: il Consiglio di Stato sulla natura monofasica del procedimento

Con la sentenza n. 8080/2025 il Consiglio di Stato chiarisce che il contraddittorio ex art. 110 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha funzione istruttoria e non implica una seconda fase di confronto con l’operatore economico

di Redazione tecnica - 22/10/2025

La verifica dell’anomalia dell’offerta deve sempre articolarsi in più fasi di confronto con l’operatore? E in che misura la stazione appaltante può richiedere chiarimenti senza trasformare l’istruttoria in un nuovo procedimento?

A chiarire la natura e la sequenza procedimentale della verifica di anomalia disciplinata dall’art. 110 del d.Lgs. n. 36/2023, è il Consiglio di Stato con la sentenza del 17 ottobre 2025, n. 8080, in continuità con la previgente formulazione dell’art. 97 del d.Lgs. n. 50/2016.

Verifica anomalia offerta: procedimento monofasico, anche nel vecchio Codice

La controversia riguarda una gara per l’affidamento di servizi. L’offerta della società ricorrente aveva ottenuto il punteggio massimo sia per l’offerta tecnica sia per quella economica, ma veniva successivamente sottoposta a verifica di anomalia in ragione del ribasso applicato ai costi della manodopera.

A seguito della richiesta di giustificazioni, la stazione appaltante riteneva le spiegazioni non sufficienti e disponeva l’esclusione dell’operatore per incongruità dell’offerta, aggiudicando il contratto al secondo classificato.

L’impresa esclusa impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Campania, lamentando due profili principali:

  • la violazione del principio del contraddittorio, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto attivare una seconda consultazione dopo aver ricevuto le giustificazioni scritte;
  • l’erroneità della valutazione di anomalia, per mancata considerazione di elementi oggettivi come il diverso monte ore effettivo e le ottimizzazioni gestionali interne.

Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che la stazione appaltante avesse omesso la fase di consultazione preliminare prevista – secondo il giudice di primo grado – quale momento autonomo e necessario successivo all’acquisizione dei giustificativi.

Il Tribunale annullava quindi l’esclusione e la successiva aggiudicazione, imponendo la riedizione della verifica con pieno contraddittorio.

Ne è scaturito l’appello al Consiglio di Stato da parte della nuova aggiudicataria, a cui Palazzo Spada ha dato parzialmente ragione. Vediamo perché.

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