Verifica dell’anomalia dell’offerta: il Consiglio di Stato sulla natura monofasica del procedimento

Con la sentenza n. 8080/2025 il Consiglio di Stato chiarisce che il contraddittorio ex art. 110 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha funzione istruttoria e non implica una seconda fase di confronto con l’operatore economico

di Redazione tecnica - 22/10/2025

Quadro normativo di riferimento

Nel decidere sull’appello, Palazzo Spada ha preliminarmente chiarito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’evoluzione dell’istituto tra vecchio e nuovo Codice.

Il Collegio, sul punto, ha ricordato che l’art. 97, comma 5, del d.Lgs. n. 50/2016 (vigente ratione temporis) prevede che la stazione appaltante richieda per iscritto le spiegazioni al concorrente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, potendo poi escludere l’offerta se la prova fornita non risultava sufficiente.

La norma, come ricordato da Palazzo Spada, non impone alcuna ulteriore consultazione o “seconda fase” dopo la presentazione delle giustificazioni.

Analoga impostazione è oggi confermata dall’art. 110 del d.Lgs. n. 36/2023, che ribadisce la natura monofasica del procedimento: la stazione appaltante richiede spiegazioni scritte e, valutate le stesse, può decidere sull’anomalia.

L’unica eccezione è rappresentata dai casi previsti dal comma 6 dell’art. 110, relativi agli aiuti di Stato, che consentono un supplemento istruttorio.

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