Verifica dell’anomalia dell’offerta: il Consiglio di Stato sulla natura monofasica del procedimento
Con la sentenza n. 8080/2025 il Consiglio di Stato chiarisce che il contraddittorio ex art. 110 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha funzione istruttoria e non implica una seconda fase di confronto con l’operatore economico
Quadro normativo di riferimento
Nel decidere sull’appello, Palazzo Spada ha preliminarmente chiarito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’evoluzione dell’istituto tra vecchio e nuovo Codice.
Il Collegio, sul punto, ha ricordato che l’art. 97, comma 5, del d.Lgs. n. 50/2016 (vigente ratione temporis) prevede che la stazione appaltante richieda per iscritto le spiegazioni al concorrente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, potendo poi escludere l’offerta se la prova fornita non risultava sufficiente.
La norma, come ricordato da Palazzo Spada, non impone alcuna ulteriore consultazione o “seconda fase” dopo la presentazione delle giustificazioni.
Analoga impostazione è oggi confermata dall’art. 110 del d.Lgs. n. 36/2023, che ribadisce la natura monofasica del procedimento: la stazione appaltante richiede spiegazioni scritte e, valutate le stesse, può decidere sull’anomalia.
L’unica eccezione è rappresentata dai casi previsti dal comma 6 dell’art. 110, relativi agli aiuti di Stato, che consentono un supplemento istruttorio.
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