Il mancato pagamento del contributo Anac integra una causa tipica di esclusione dalle gare pubbliche? Oppure si tratta di un adempimento esterno ai requisiti di partecipazione, sanabile successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte? E, ancora: cosa accade se la stazione appaltante ha scelto di applicare l’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023?
A questi interrogativi ha dato risposta il Consiglio di Stato con la sentenza del 19 settembre 2025, n. 7397, confermando l’orientamento tracciato recentemente dall’Adunanza plenaria.
Contributo Anac e gare pubbliche: sì del Consiglio di Stato alla sanabilità del pagamento tardivo
La controversia nasce da una gara indetta per il conferimento di frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata. Un concorrente era stato escluso perché il pagamento del contributo Anac era avvenuto oltre il termine di presentazione delle offerte.
Il TAR, richiamando la recente sentenza dell’Adunanza plenaria n. 6/2025, aveva annullato l’esclusione, riconoscendo il diritto della società ricorrente all’aggiudicazione. La controinteressata ha quindi proposto appello, insistendo sull’inammissibilità del versamento tardivo.
Tesi che invece il Consiglio di Stato non ha condiviso, ribadendo la correttezza della decisione di primo grado.